IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo  11,  recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
  Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221,  e  successive  modificazioni,
recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   1991,   n.   412,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di  finanza  pubblica,
ed in particolare l'articolo 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  riordino   della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2009; 
  Preso atto che la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione  e  per  i
rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
 
 
Nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie  nell'ambito  del   Servizio
                         sanitario nazionale 
 
 
  1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 18  giugno  2009,  n.
69, recante delega al Governo in materia  di  nuovi  servizi  erogati
dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,  nonche'
disposizioni concernenti  i  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, con  il  presente  decreto  legislativo  si  provvede  alla
definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale,  di  seguito  denominate:  «farmacie»,  e  alle  correlate
modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  2. I  nuovi  servizi  assicurati  dalle  farmacie  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del  titolare  della
farmacia, concernono: 
   a) la partecipazione delle  farmacie  al  servizio  di  assistenza
domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti  o  domiciliati
nel territorio della sede  di  pertinenza  di  ciascuna  farmacia,  a
supporto delle attivita'  del  medico  di  medicina  generale  o  del
pediatra di libera scelta, a favore  dei  pazienti  che  risiedono  o
hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 
    1) la dispensazione  e  la  consegna  domiciliare  di  farmaci  e
dispositivi medici necessari; 
    2) la preparazione, nonche' la dispensazione al  domicilio  delle
miscele   per   la   nutrizione   artificiale   e   dei    medicinali
antidolorifici,  nel  rispetto  delle   relative   norme   di   buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel
rispetto delle  prescrizioni  e  delle  limitazioni  stabilite  dalla
vigente normativa; 
    3) la dispensazione  per  conto  delle  strutture  sanitarie  dei
farmaci a distribuzione diretta; 
    4) la  messa  a  disposizione  di  operatori  socio-sanitari,  di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando  che  le  prestazioni
infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle  di  cui  alla  lettera  d)  e  alle
ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi  compiti
delle farmacie, individuate con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
   b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate  a
garantire  il  corretto  utilizzo  dei  medicinali  prescritti  e  il
relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle  terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi  di
farmacovigilanza; 
   c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso  i  quali
le  farmacie  partecipano  alla  realizzazione   dei   programmi   di
educazione sanitaria e di campagne di  prevenzione  delle  principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale
ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e  regionale,
ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di  struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 
   d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai  singoli
assistiti,  in  coerenza  con  le   linee   guida   ed   i   percorsi
diagnostico-terapeutici previsti  per  le  specifiche  patologie,  su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, anche avvalendosi di  personale  infermieristico,  prevedendo
anche  l'inserimento  delle  farmacie  tra   i   punti   forniti   di
defibrillatori semiautomatici; 
   e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di
secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche  di
prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e
alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni  caso
esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il  prelievo
di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 
   f)  la  effettuazione  di  attivita'  attraverso  le  quali  nelle
farmacie gli assistiti possano prenotare  prestazioni  di  assistenza
specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle  relative  quote
di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare
i  referti  relativi  a  prestazioni  di   assistenza   specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture  sanitarie  pubbliche  e
private accreditate; tali modalita' sono fissate, nel rispetto  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n.  196,
recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con  decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui  al  primo
periodo del comma 2 e' subordinata all'osservanza di criteri  fissati
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dell'interno,  in  base  ai  quali  garantire  il
rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  patto  di  stabilita'
dirette agli  enti  locali,  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e senza incrementi di personale. 
  4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio  sanitario  nazionale
per  lo  svolgimento  dei  nuovi  servizi  di  cui  al  comma  2   e'
disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8,  comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a
norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e
gli  accordi  di  livello  regionale  fissano  altresi'  i  requisiti
richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita'  di  cui
al comma 2. 
  5. Il  Servizio  sanitario  nazionale  promuove  la  collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e  private
operanti in convenzione con il Servizio  sanitario  nazionale  con  i
medici di medicina  generale  e  i  pediatri  di  libera  scelta,  in
riferimento alle attivita' di cui al comma 2. 
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  Testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 18 giugno
          2009,   n.  69,  recante:  «Disposizioni  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione, la competitivita', nonche'
          in materia di processo civile»:
             «Art.  11 (Delega al Governo in materia di nuovi servizi
          erogati  dalle  farmacie nell'ambito del Servizio sanitario
          nazionale,  nonche'  disposizioni  concernenti i Comuni con
          popolazione  fino a 5.000 abitanti). - 1. Ferme restando le
          competenze  regionali,  il Governo e' delegato ad adottare,
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
          all'individuazione   di   nuovi  servizi  a  forte  valenza
          socio-sanitaria  erogati dalle farmacie pubbliche e private
          nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale, sulla base
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  assicurare,  nel  rispetto  di  quanto previsto dai
          singoli  piani  regionali socio-sanitari, la partecipazione
          delle   farmacie  al  servizio  di  assistenza  domiciliare
          integrata  a  favore  dei pazienti residenti nel territorio
          della  sede  di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
          delle  attivita' del medico di medicina generale, anche con
          l'obiettivo   di   garantire   il   corretto  utilizzo  dei
          medicinali  prescritti  e il relativo monitoraggio, al fine
          di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
              b)  collaborare  ai  programmi  di educazione sanitaria
          della   popolazione   realizzati   a  livello  nazionale  e
          regionale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dai singoli
          piani regionali socio-sanitari;
              c)  realizzare,  nel  rispetto  di  quanto previsto dai
          singoli   piani   regionali   socio-sanitari,  campagne  di
          prevenzione  delle  principali  patologie  a  forte impatto
          sociale,  anche effettuando analisi di laboratorio di prima
          istanza  nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto
          del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
          sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano,  restando  in  ogni  caso  esclusa
          l'attivita'  di  prelievo  di  sangue  o di plasma mediante
          siringhe;
              d)  consentire,  nel  rispetto  di  quanto previsto dai
          singoli  piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in
          farmacia   di  visite  ed  esami  specialistici  presso  le
          strutture   pubbliche   e   private   convenzionate,  anche
          prevedendo  la  possibilita'  di  pagamento  delle relative
          quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e
          di ritiro del referto in farmacia;
              e)  prevedere forme di remunerazione delle attivita' di
          cui  al  presente  comma  da  parte  del Servizio sanitario
          nazionale  entro il limite dell'accertata diminuzione degli
          oneri   derivante,   per  il  medesimo  Servizio  sanitario
          nazionale,  per  le  regioni  e  per gli enti locali, dallo
          svolgimento   delle   suddette  attivita'  da  parte  delle
          farmacie,  e  comunque  senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica;
              f)  rivedere  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui agli
          articoli  2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
          fine  di  riservare la corresponsione dell'indennita' annua
          di  residenza  prevista dall'art. 115 del testo unico delle
          leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni
          di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle
          farmacie e all'ampiezza del territorio servito.
             2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
          su  proposta  del Ministro del lavoro, della salute e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  previo parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  del
          presente  comma,  ciascuno dei quali corredato di relazione
          tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
          contenute,    sono    trasmessi   alle   Camere   ai   fini
          dell'espressione  dei  pareri  da  parte  delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per i profili di
          carattere  finanziario,  che  sono resi entro trenta giorni
          dalla  data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
          Decorso  il termine di cui al periodo precedente, i decreti
          legislativi possono essere comunque adottati.
             3.  Nel  caso  in  cui  ai comuni con popolazione fino a
          5.000   abitanti  siano  richiesti  da  qualsiasi  pubblica
          amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli
          stessi,  dati,  rilevazioni  statistiche e informazioni che
          siano  o  debbano essere gia' nella disponibilita' di altri
          enti  pubblici,  gli  uffici  comunali  di riferimento sono
          tenuti   unicamente   ad   indicare   presso   quali  enti,
          amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati
          o  le informazioni loro richieste, senza che tale procedura
          comporti alcuna penalizzazione.».
             -  La  legge  8 marzo 1968, n. 221, reca: «Provvidenze a
          favore dei farmacisti rurali».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge 30
          dicembre 1991, n. 412:
             «Art.   4   (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il  Governo
          determina,  con  effetto  dal 1° gennaio 1992, i livelli di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato ai
          termini dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e principi:
              a)  i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel
          rispetto  delle  disposizioni  di  legge,  delle  direttive
          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
              b)  gli  standard  organizzativi  e  di  attivita' sono
          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di
          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
          le regioni e le unita' sanitarie locali;
              c)  il  parametro  capitario  per  ciascun  livello  di
          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione
          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'
          compensata in sede nazionale;
              d)  per  favorire  la  manovra di rientro e' istituito,
          nell'ambito   delle   disponibilita'  del  Fondo  sanitario
          nazionale,  un  fondo  di  riequilibrio  da utilizzarsi per
          sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
          standard di riferimento;
              e)  in  ogni  caso  e'  garantita  la  somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al
          Parlamento  al  31  luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
             2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio
          di  carattere generale anche a stralcio del piano sanitario
          regionale,    possono   dichiarare   la   decadenza   delle
          convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e con le
          case  di  cura  e  rideterminare il fabbisogno di attivita'
          convenzionate   necessarie   per   assicurare   i   livelli
          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle
          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9 e 10 della legge 23
          ottobre  1985,  n.  595  .  Le  convenzioni  possono essere
          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite
          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in
          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al
          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui
          all'articolo  43  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e
          devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali
          da parte del personale che ivi opera.
             3.  Le  regioni  sono  tenute  ad attuare, a modifica di
          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza
          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in
          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una
          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture
          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e
          strumentali.
             4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1992,  la  quota  di
          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni
          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
          vitalizia,  nonche', ai sensi dell'articolo 5 della legge 3
          aprile  1958,  n.  474,  i grandi invalidi per servizio. La
          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di
          cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          25  novembre  1989,  n. 382, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella
          misura  del  50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992,
          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,
          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'
          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,
          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
          l'ultimo  periodo  del  comma  4 dell'art. 5 della legge 29
          dicembre   1990,   n.   407,   e   il   limite  massimo  di
          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e
          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per
          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'
          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di
          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della
          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura
          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in
          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota
          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al
          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'IVA.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle
          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui
          all'articolo  19,  comma 4, lettere a) e b), della legge 11
          marzo  1988,  n.  67,  sono  ridotti  delle seguenti misure
          percentuali:  specialita' medicinali con prezzo fino a lire
          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da
          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'
          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al
          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
          dei   farmaci  di  cui  alla  parte  A  dell'allegato  alla
          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
          inclusi   nell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  ed a quelli di
          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni
          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di
          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento
          del  costo  per  ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
          Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
          con  prezzo  superiore  a  lire  100.000  sono sottoposte a
          controllo,   anche  con  riscontri  presso  gli  assistiti,
          adottando  il  codice  fiscale  come  numero distintivo del
          cittadino,  incrociando  i  dati  di  esenzione  con quelli
          fiscali  e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
          nelle   verifiche   fiscali   a  cura  dell'amministrazione
          finanziaria,    adottando    metodiche    che    permettano
          l'evidenziazione    delle    ricette    per   gli   esenti,
          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative
          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e
          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui
          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed
          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e
          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle
          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni
          repressive,   anche  a  cura  dei  carabinieri  dei  Nuclei
          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando
          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori
          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica
          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata
          attivazione  delle  Commissioni  professionali  di verifica
          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena
          attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
          della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  relative  alle
          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa
          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono
          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica
          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria per motivi di reddito.
             5.  In  caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a  quella
          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di
          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri
          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e
          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in
          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le
          altre  misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41.
             6.  In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
          livelli   uniformi   di   assistenza   e   dei   rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
             7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
          un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
          con  ogni  altro  rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
          privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
          con  il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
          con   il   Servizio   sanitario   nazionale   e'   altresi'
          incompatibile  con  l'esercizio di altre attivita' o con la
          titolarita'  o  con  la  compartecipazione  delle  quote di
          imprese  che possono configurare conflitto di interessi con
          lo  stesso.  L'accertamento delle incompatibilita' compete,
          anche   su  iniziativa  di  chiunque  vi  abbia  interesse,
          all'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria
          locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
          provvedimenti.  Le  situazioni  di  incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1993,  al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero,  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno. In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dell'orario di lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle  incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
          competenti.  Resta  valido  quanto stabilito dagli articoli
          78,  116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
          definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48,
          L.  23  dicembre  1978,  n.  833,  e'  definito il campo di
          applicazione  del  principio  di  unicita'  del rapporto di
          lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
             8.  E'  abolito  il  controllo dei comitati regionali di
          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
          23  dicembre  1978,  n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
          all'art.1,  comma 13, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile
          1991,   n.   111.  Limitatamente  agli  atti  delle  unita'
          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri
          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della
          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del
          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese
          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a
          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro
          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
          cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
          617,   e'  esteso  anche  ai  provvedimenti  riguardanti  i
          programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
          l'attribuzione   dei  contratti  e  delle  convenzioni.  Il
          termine  di trenta giorni previsto dall'articolo 18, D.P.R.
          31 luglio 1980, n. 617 , e' modificato in quaranta giorni.
             9.  E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la  disciplina  dei rapporti con il personale convenzionato
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Tale struttura, che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale,  e'  costituita  da rappresentanti regionali
          nominati  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Della
          predetta   delegazione   fanno  parte,  limitatamente  alle
          materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46,  47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  A  tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
             10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'art.
          7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate,
          a  decorrere  dal  1°  gennaio  1992,  con riferimento alle
          tariffe   vigenti   nell'anno   1981   incrementate   della
          variazione  percentuale  dell'indice  dei prezzi al consumo
          per  famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
          e  1991;  la  rideterminazione  deve comunque comportare un
          incremento  delle  tariffe non inferiore al 70 per cento di
          quelle   vigenti   al   31   dicembre   1991.   A   partire
          dall'esercizio   finanziario   1992,   le   somme   di  cui
          all'articolo  69,  primo comma, lettere b), c) ed e), della
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono trattenute dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle  regioni e dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, per essere totalmente
          utilizzate  ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte
          corrente.
             11.  Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le misure del 20 per
          cento,  del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art.
          19,  comma  1,  del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,  n.  38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
          cento,  dal  14  per  cento  e  dal  7  per  cento.  Per il
          finanziamento  degli  oneri a carico dei rispettivi bilanci
          conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto articolo
          19,  le  regioni  e  le  province autonome possono assumere
          mutui  con  istituti  di  credito  nel  rispetto dei limiti
          massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle vigenti
          disposizioni.
             12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 28
          luglio  1989,  n.  262,  non si applica nei confronti delle
          istituzioni  ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
          prestazioni    di    natura    sanitaria   direttamente   o
          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
          o dalle unita' sanitarie locali.
             13.  Le  regioni  a statuto ordinario per le esigenze di
          manutenzione   straordinaria   e  per  gli  acquisti  delle
          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello
          massimo stabilito in applicazione dell'art.13, comma 1, del
          decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre
          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
             14.  Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8
          agosto  1991,  n.  257, gli stanziamenti di cui all'art. 6,
          comma  2,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428, sono
          integrati  di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
          miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
          1993   e  successivi.  Ai  conseguenti  maggiori  oneri  si
          provvede   per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
             15.   Gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  ospedali  classificati,  gli istituti zoo-profilattici
          sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di  sanita' possono
          essere  ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
          apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
          del  Ministro  della  sanita', previo conforme parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
             16.   Nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  una commissione
          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
             17.  Per  l'anno  1992, in attesa della approvazione del
          piano  sanitario  nazionale,  la  quota del Fondo sanitario
          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una
          misura non inferiore al 6 per cento.
             18.  Dal  1°  gennaio  1992  i cittadini che non abbiano
          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di
          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della
          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore
          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le
          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.
             - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
          «Riordino della disciplina in materia sanitaria».
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre
          1992,  n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
          la  revisione  delle  discipline  in materia di sanita', di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):
             «Art.  1  (Sanita').  -  1.  Ai  fini  della  ottimale e
          razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
          sanitario   nazionale,  del  perseguimento  della  migliore
          efficienza  del  medesimo  a  garanzia  del  cittadino,  di
          equita'   distributiva   e  del  contenimento  della  spesa
          sanitaria,  con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
          assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
          e  la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
          previsti  dalla  normativa  vigente  in materia, il Governo
          della  Repubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  riordinare  la disciplina dei ticket e dei prelievi
          contributivi,  di  cui  all'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986,  n.  41,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          sulla  base  del  principio dell'uguaglianza di trattamento
          dei     cittadini,    anche    attraverso    l'unificazione
          dell'aliquota  contributiva, da rendere proporzionale entro
          un livello massimo di reddito;
              b)  rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e  le
          elusioni  contributive  e  contro  i  comportamenti abusivi
          nella   utilizzazione   dei   servizi,   anche   attraverso
          l'introduzione  di  limiti  e  modalita'  personalizzate di
          fruizione delle esenzioni;
              c)  completare  il riordinamento del Servizio sanitario
          nazionale,   attribuendo   alle  regioni  e  alle  province
          autonome  la  competenza  in  materia  di  programmazione e
          organizzazione  dell'assistenza sanitaria e riservando allo
          Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione  sanitaria
          nazionale,   la   determinazione  di  livelli  uniformi  di
          assistenza  sanitaria  e  delle relative quote capitarie di
          finanziamento,   secondo   misure   tese   al  riequilibrio
          territoriale  e  strutturale,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
          non  intervenga  entro  trenta  giorni  il Governo provvede
          direttamente;
              d)  definire  i  principi  organizzativi  delle  unita'
          sanitarie    locali   come   aziende   infraregionali   con
          personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
          legge  8  giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
          abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
          generale  e  un  collegio  dei  revisori  i  cui membri, ad
          eccezione  della  rappresentanza  del Ministero del tesoro,
          devono  essere  scelti  tra  i  revisori contabili iscritti
          nell'apposito  registro  previsto  dall'art.  1 del decreto
          legislativo   27  gennaio  1992,  n.  88.  La  definizione,
          nell'ambito  della programmazione regionale, delle linee di
          indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
          l'esame  del  bilancio di previsione e del conto consuntivo
          con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
          le  verifiche  generali  sull'andamento delle attivita' per
          eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
          di   indirizzo   per   le   ulteriori  programmazioni  sono
          attribuiti  al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
          dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di  riferimento
          territoriale.  Il  direttore  generale,  che deve essere in
          possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
          professionalita'  ed esperienza gestionale e organizzativa,
          e'  nominato  con  scelta  motivata  dalla  regione o dalla
          provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
          istituire  presso  il Ministero della sanita' ed e' assunto
          con  contratto  di diritto privato a termine; e' coadiuvato
          da  un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
          in  possesso  dei  medesimi  requisiti  soggettivi, assunti
          anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
          assistito   per   le   attivita'  tecnico-sanitarie  da  un
          consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
          e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
          dei  servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
          provincia  autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
          provinciale  tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
          disposizioni   in   materia   di   bilinguismo   e  riserva
          proporzionale  dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
          d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
          regione  stessa  nel  rispetto  delle  norme  in materia di
          bilinguismo;
              e)  ridurre  il  numero  delle unita' sanitarie locali,
          attraverso  un  aumento della loro estensione territoriale,
          tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
              f)  definire  i principi relativi ai poteri di gestione
          spettanti al direttore generale;
              g)  definire principi relativi ai livelli di assistenza
          sanitaria   uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto  della
          peculiarita'  della  categoria di assistiti di cui all'art.
          37  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le
          attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni,
          stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di
          riferimento,  da  garantire  a  tutti  i  cittadini,  e  il
          parametro  capitario  di  finanziamento  da assicurare alle
          regioni  e  alle  province autonome per l'organizzazione di
          detta  assistenza,  in  coerenza  con  le risorse stabilite
          dalla legge finanziaria;
              h)  emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
          che   vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle  province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e  di  coordinamento,  nonche' tutte le funzioni attribuite
          dalle  leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse
          norme  debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
          superiore   di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL) nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli  istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non devono
          comportare oneri a carico dello Stato;
              i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio
          1993,  alle regioni e alle province autonome dei contributi
          per   le   prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale
          localmente  riscossi  con  riferimento al domicilio fiscale
          del  contribuente  e  la  contestuale  riduzione  del Fondo
          sanitario  nazionale  di  parte corrente di cui all'art. 51
          della   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modificazioni;   imputare  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  gli  effetti finanziari per gli eventuali livelli
          di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
          dotazioni  di  presidi  e  di  posti  letto  eccedenti  gli
          standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
          da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
          regioni  e  le  province  autonome  potranno  far fronte ai
          predetti   effetti  finanziari  con  il  proprio  bilancio,
          graduando  l'esonero  dai  ticket, salvo restando l'esonero
          totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
          limite  del  6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
          delle  quote  di contributo fiscalizzate per le prestazioni
          del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
          per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
          stabilire  le modalita' ed i termini per la riscossione dei
          prelievi contributivi;
              l)  introdurre  norme  volte, nell'arco di un triennio,
          alla  revisione  e al superamento dell'attuale regime delle
          convenzioni  sulla  base  di criteri di integrazione con il
          servizio  pubblico,  di  incentivazione al contenimento dei
          consumi  sanitari,  di  valorizzazione del volontariato, di
          acquisizione  delle  prestazioni,  da  soggetti  singoli  o
          consortili,  secondo  principi di qualita' ed economicita',
          che   consentano  forme  di  assistenza  differenziata  per
          tipologie   di   prestazioni,  al  fine  di  assicurare  ai
          cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
              m)  prevedere  che  con  decreto  interministeriale, da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  siano individuate quote di risorse
          disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
          alla lettera l);
              n)  stabilire  i  criteri  per  le individuazioni degli
          ospedali  di  rilievo nazionale e di alta specializzazione,
          compresi  i  policlinici universitari, e degli ospedali che
          in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
          della  rete  dei  servizi di emergenza, ai quali attribuire
          personalita'    giuridica    e   autonomia   di   bilancio,
          finanziaria,  gestionale  e  tecnica e prevedere, anche per
          gli  altri  presidi  delle  unita' sanitarie locali, che la
          relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
          economico-finanziaria  e  dei  preventivi  e consuntivi per
          centri  di  costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
          appropriate  forme  di  incentivazione per il potenziamento
          dei  servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
          lungodegenti;
              o)  prevedere  nuove modalita' di rapporto tra Servizio
          sanitario  nazionale  ed universita' sulla base di principi
          che,    nel    rispetto    delle    attribuzioni    proprie
          dell'universita',    regolino    l'apporto    all'attivita'
          assistenziale   delle  facolta'  di  medicina,  secondo  le
          modalita'   stabilite  dalla  programmazione  regionale  in
          analogia   con   quanto   previsto,  anche  in  termini  di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali  modalita'  va  peraltro regolamentato il rapporto tra
          Servizio   sanitario   nazionale   ed  universita'  per  la
          formazione  in ambito ospedaliero del personale sanitario e
          per le specializzazioni post-laurea;
              p)    prevedere    il    trasferimento   alle   aziende
          infraregionali  e  agli  ospedali  dotati  di  personalita'
          giuridica  e  di  autonomia  organizzativa  del  patrimonio
          mobiliare  e  immobiliare  gia' di proprieta' dei disciolti
          enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  fa parte del patrimonio dei
          comuni;
              q)  prevedere  che  il rapporto di lavoro del personale
          dipendente  sia  disciplinato  in  base  alle  disposizioni
          dell'art.   2   della   presente   legge,  individuando  in
          particolare  i  livelli  dirigenziali  secondo  criteri  di
          efficienza,  di non incremento delle dotazioni organiche di
          ciascuna  delle  attuali posizioni funzionali e di rigorosa
          selezione  negli  accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
          si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il  livello  dirigenziale  apicale,  per quanto riguarda il
          personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
          quale  incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
          specifica  idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
          di  direzione  e  rinnovabile,  definendo  le  modalita' di
          accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
          dirigenziale,  ivi  incluse  quelle  relative  al personale
          medico,   riguardo  agli  interventi  preventivi,  clinici,
          diagnostici  e  terapeutici,  e  la  regolamentazione delle
          attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
              r)  definire  i  principi  per  garantire i diritti dei
          cittadini   nei  confronti  del  servizio  sanitario  anche
          attraverso  gli  organismi  di volontariato e di tutela dei
          diritti,  favorendo  la presenza e l'attivita' degli stessi
          all'interno  delle  strutture  e  prevedendo  modalita'  di
          partecipazione   e   di   verifica   nella   programmazione
          dell'assistenza   sanitaria   e  nella  organizzazione  dei
          servizi.  Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
              s)   definire   i   principi   ed   i  criteri  per  la
          riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome,  su  base dipartimentale, dei presidi multizonali
          di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  cui competono le funzioni di coordinamento
          tecnico  dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
          di  consulenza  e  supporto  in  materia  di  prevenzione a
          comuni,  province  o  altre amministrazioni pubbliche ed al
          Ministero  dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi delle
          unita'  sanitarie  locali, cui competono le funzioni di cui
          agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
          articolato  almeno  nei  servizi di prevenzione ambientale,
          igiene   degli  alimenti,  prevenzione  e  sicurezza  degli
          ambienti  di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
          in   riferimento   alla   sanita'   animale,  all'igiene  e
          commercializzazione  degli  alimenti  di  origine animale e
          all'igiene    degli    allevamenti   e   delle   produzioni
          zootecniche;
              t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad
          attivita'   di   ricerca  di  biomedica  finalizzata,  alle
          attivita'  di  ricerca  di  istituti  di rilievo nazionale,
          riconosciuti  come tali dalla normativa vigente in materia,
          dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e  dell'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL),  nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
          nazionali  riguardanti  programmi  speciali  di interesse e
          rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
          di previsione del Ministero della sanita';
              u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle
          misure  attribuite  alla  competenza  delle regioni e delle
          province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da
          parte  delle  medesime  di adempimenti previsti dai decreti
          legislativi  di  cui al presente articolo, il Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga,
          previa  diffida,  il  compimento  degli  atti  relativi  in
          sostituzione  delle  predette  amministrazioni  regionali o
          provinciali;
              v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle
          province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di
          lettura   ottica  delle  prescrizioni  mediche,  attivando,
          secondo  le  modalita' previste dall'art. 4, comma 4, della
          legge  30  dicembre  1991,  n. 412, le apposite commissioni
          professionali   di   verifica.   Qualora   il  termine  per
          l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro
          della   sanita',   sentito   il   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
          sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
          espresso   entro   trenta   giorni   il  Ministro  provvede
          direttamente;
              z)  restano salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
             2.  Sono  prorogate  fino  al  31 dicembre 1993 le norme
          dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          concernenti   l'ammissione   nel   prontuario   terapeutico
          nazionale  di nuove specialita' che rappresentino modifiche
          di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
          specialita'  gia'  presenti nel prontuario e che comportino
          un aumento del costo del ciclo terapeutico.
             3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             4.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993.».
          Note all'art. 1:
             -  Per  l'art.  11  della legge 18 giugno 2009, n. 69 si
          veda nelle note alle premesse.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni:
              «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni   assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra  il
          Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
          e  i  pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
          convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
          9,   della   legge   30  dicembre  1991,  n.  412,  con  le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale. La rappresentativita'
          delle  organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
          associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
          principi:
               a)  prevedere  che la scelta del medico e' liberamente
          effettuata   dall'assistito,  nel  rispetto  di  un  limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
          tacitamente rinnovata;
               b)  regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
          scelta  da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
          la  ricusazione  della  scelta da parte del medico, qualora
          ricorrano     eccezionali    e    accertati    motivi    di
          incompatibilita';
               c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
          della   libera   professione   prevedendo   che:  il  tempo
          complessivamente   dedicato   alle   attivita'   in  libera
          professione  non  rechi  pregiudizio al corretto e puntuale
          svolgimento  degli obblighi del medico, nello studio medico
          e  al  domicilio  del  paziente;  le prestazioni offerte in
          attivita'  libero-professionale  siano definite nell'ambito
          della   convenzione,   anche   al   fine  di  escludere  la
          coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
          alla   lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a  comunicare
          all'azienda  unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
          in  libera  professione,  indicandone  sede  ed  orario  di
          svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
          sia   prevista  una  preferenza  nell'accesso  a  tutte  le
          attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
          favore    dei   medici   che   non   esercitano   attivita'
          libero-professionale  strutturata  nei confronti dei propri
          assistiti.  Fino  alla stipula della nuova convenzione sono
          fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
          termali.  In  ogni  caso,  il  non  dovuto pagamento, anche
          parziale,   di   prestazioni   da  parte  dell'assistito  o
          l'esercizio  di  attivita' libero-professionale al di fuori
          delle  modalita'  e  dei  limiti previsti dalla convenzione
          comportano     l'immediata    cessazione    del    rapporto
          convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
               d)  ridefinire  la struttura del compenso spettante al
          medico,  prevedendo  una  quota  fissa per ciascun soggetto
          iscritto  alla  sua  lista,  corrisposta su base annuale in
          rapporto  alle  funzioni definite in convenzione; una quota
          variabile   in   considerazione  del  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti  dai  programmi  di  attivita'  e  del
          rispetto  dei  conseguenti  livelli di spesa programmati di
          cui  alla lettera f); una quota variabile in considerazione
          dei  compensi  per  le  prestazioni e le attivita' previste
          negli  accordi  nazionali e regionali, in quanto funzionali
          allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
               e)  garantire  l'attivita'  assistenziale per l'intero
          arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana
          attraverso  il  coordinamento  operativo  e  l'integrazione
          professionale,  nel  rispetto  degli  obblighi  individuali
          derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
          medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
          della   guardia   medica  e  della  medicina  dei  servizi,
          attraverso   lo   sviluppo   di  forme  di  associazionismo
          professionale   e   la   organizzazione   distrettuale  del
          servizio;
               f)  prevedere  le  modalita'  attraverso  le  quali le
          unita'  sanitarie  locali,  sulla base della programmazione
          regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi  nazionali,
          individuano   gli  obiettivi,  concordano  i  programmi  di
          attivita'  e  definiscono  i  conseguenti  livelli di spesa
          programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
          gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
               g)  disciplinare  le  modalita'  di partecipazione dei
          medici  alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
          attivita'   del   distretto   e   alla  verifica  del  loro
          raggiungimento;
               h)  disciplinare  l'accesso alle funzioni di medico di
          medicina  generale del servizio sanitario nazionale secondo
          parametri  definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
          modo  che  l'accesso  medesimo  sia  consentito  ai  medici
          forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
          decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  o  titolo
          equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
          evidenzi  i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
          fine  di riservare loro una percentuale prevalente di posti
          in  sede  di  copertura  delle  zone carenti ferma restando
          l'attribuzione  agli  stessi  di un adeguato punteggio, che
          tenga  conto anche dello specifico impegno richiesto per il
          conseguimento dell'attestato;
               i)   regolare  la  partecipazione  di  tali  medici  a
          societa',  anche  cooperative,  anche  al fine di prevenire
          l'emergere  di  conflitti  di  interesse  con  le  funzioni
          attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
          atto;
               l)  prevedere  la  possibilita' di stabilire specifici
          accordi  con i medici gia' titolari di convenzione operanti
          in  forma  associata,  secondo  modalita'  e in funzione di
          specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
              m)  prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
          essere  sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          nella  organizzazione  distrettuale,  le  unita'  sanitarie
          locali  attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
          di   distretto   o   altri  incarichi  temporanei  ritenuti
          inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
             1-bis.  Le  aziende unita' sanitarie locali e le aziende
          ospedaliere,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal comma 1,
          utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
          di  incarico  svolte  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, i medici
          addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
          di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
          possono  individuare  aree  di  attivita'  della  emergenza
          territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
          miglioramento  dei  servizi, richiedono l'instaurarsi di un
          rapporto  d'impiego.  A  questi  fini, i medici in servizio
          alla  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 19
          giugno  1999,  n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
          31  dicembre  1998  risultavano  titolari  di un incarico a
          tempo  indeterminato  da  almeno cinque anni, o comunque al
          compimento   del   quinto   anno   di   incarico   a  tempo
          indeterminato,   sono   inquadrati   a  domanda  nel  ruolo
          sanitario,  nei  limiti dei posti delle dotazioni organiche
          definite  e  approvate  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art.  6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          e  successive  modificazioni e previo giudizio di idoneita'
          secondo  le  procedure di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
          del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
          adeguate  forme  di  integrazione  dei medici convenzionati
          addetti   alla   emergenza   sanitaria   territoriale   con
          l'attivita'  dei  servizi  del sistema di emergenza-urgenza
          secondo  criteri  di flessibilita' operativa, incluse forme
          di mobilita' interaziendale.
             2.  Il  rapporto  con le farmacie pubbliche e private e'
          disciplinato  da  convenzioni  di durata triennale conformi
          agli   accordi   collettivi  nazionali  stipulati  a  norma
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          con  le  organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
          rappresentative  in  campo  nazionale. Detti accordi devono
          tener conto dei seguenti principi:
              a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
          farmaceutica  per  conto  delle unita' sanitarie locali del
          territorio  regionale  dispensando,  su presentazione della
          ricetta   del  medico,  specialita'  medicinali,  preparati
          galenici,  prodotti  dietetici, presidi medico-chirurgici e
          altri  prodotti  sanitari  erogabili dal Servizio sanitario
          nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
              b)  per  il  servizio  di  cui alla lettera a) l'unita'
          sanitaria  locale  corrisponde  alla farmacia il prezzo del
          prodotto   erogato,  al  netto  della  eventuale  quota  di
          partecipazione  alla  spesa  dovuta dall'assistito. Ai fini
          della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
          della   ricetta   corredata   del   bollino   o   di  altra
          documentazione      comprovante     l'avvenuta     consegna
          all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
          fissato  dagli  accordi  regionali  di  cui alla successiva
          lettera   c)  non  possono  essere  riconosciuti  interessi
          superiore a quelli legali;
              c)   demandare  ad  accordi  di  livello  regionale  la
          disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
          i   tempi   dei   pagamenti   dei   corrispettivi   nonche'
          l'individuazione  di  modalita' differenziate di erogazione
          delle     prestazioni    finalizzate    al    miglioramento
          dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
          anche  in  deroga a quanto previsto alla precedente lettera
          b),  e  le  modalita'  di  collaborazione delle farmacie in
          programmi   particolari   nell'ambito  delle  attivita'  di
          emergenza,   di  farmacovigilanza,  di  informazione  e  di
          educazione sanitaria.
              2-bis.  Con  atto di indirizzo e coordinamento, emanato
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          individuati i criteri per la valutazione:
              a)  del servizio prestato in regime convenzionale dagli
          specialisti    ambulatoriali    medici    e   delle   altre
          professionalita'  sanitarie,  al fine dell'attribuzione del
          trattamento  giuridico  ed economico ai soggetti inquadrati
          in  ruolo  ai  sensi  dell'art.  34 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449;
              b)  per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
          convenzionale   dai  medici  della  guardia  medica,  della
          emergenza  territoriale  e  della  medicina dei servizi nel
          caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
          il  rapporto  di  impiego  ai  sensi  del  comma  1-bis del
          presente  articolo  sia  nel  testo  modificato dal decreto
          legislativo   7  dicembre  1993,  n.  517,  sia  nel  testo
          introdotto  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
          a   tali   medici   e'  data  facolta'  di  optare  per  il
          mantenimento  della  posizione assicurativa gia' costituita
          presso  l'Ente  nazionale  previdenza  ed assistenza medici
          (ENPAM);  tale  opzione  deve  essere esercitata al momento
          dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
          comma  e'  valutato  con riferimento all'orario settimanale
          svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  e  delle  altre
          professionalita'   sanitarie   dipendenti   dalla   azienda
          sanitaria.
             2-ter.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  e'
          istituita,   senza   oneri   a   carico  dello  Stato,  una
          commissione  composta da rappresentanti dei Ministeri della
          sanita',  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale e da
          rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al fine di
          individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
          al  personale  a  rapporto convenzionale, di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, come
          modificato  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
          dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'art. 15-nonies
          dello  stesso  decreto avvenga senza oneri per il personale
          medesimo.    L'efficacia    della   disposizione   di   cui
          all'art.1-nonies,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  199,  n.  502,  come  introdotto  dall'art.13 del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
          alla    attuazione   dei   provvedimenti   collegati   alle
          determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
             3.  Gli  Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
          valutare  sotto  il  profilo  deontologico  i comportamenti
          degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
          siano  resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali. I
          ricorsi  avverso  le  sanzioni comminate dagli Ordini o dai
          Collegi  sono  decisi  dalla  Commissione  centrale per gli
          esercenti le professioni sanitarie.
             4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  con  atto  di  indirizzo e coordinamento, emanato
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sentito il
          Consiglio  superiore  di sanita', sono definiti i requisiti
          strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi richiesti
          per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie da parte delle
          strutture   pubbliche  e  private  e  la  periodicita'  dei
          controlli  sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
          indirizzo  e  coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
          1993   nel   rispetto   dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi:
              a)   garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
              b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
          dicembre  1992,  concernente  la  «Definizione  dei livelli
          uniformi   di   assistenza   sanitaria»  ovvero  dal  Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
              c)  assicurare  l'adeguamento  delle  strutture e delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
              d)   assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
              e)  garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali in
          materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
          protezione   acustica,   sicurezza  elettrica,  continuita'
          elettrica,  sicurezza  antinfortunistica, igiene dei luoghi
          di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni  ionizzanti,
          eliminazione  delle  barriere  architettoniche, smaltimento
          dei   rifiuti,   condizioni  microclimatiche,  impianti  di
          distribuzione  dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
          di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
          utenti del servizio;
              f)  prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
          in  classi  differenziate in relazione alla tipologia delle
          prestazioni erogabili;
              g)  prevedere  l'obbligo  di  controllo  della qualita'
          delle prestazioni erogate;
              h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
          e  dei  presidi  gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
          requisiti  minimi, al fine di garantire un adeguato livello
          di   qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con  le
          risorse a disposizione.
             5. (Abrogato).
             6. (Abrogato).
             7. (Abrogato).
             8.  Le  unita'  sanitarie  locali,  in  deroga  a quanto
          previsto   dai  precedenti  commi  5  e  7,  utilizzano  il
          personale  sanitario  in  servizio  alla data di entrata in
          vigore  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
          sensi  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  28
          settembre  1990,  n.  316,  13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
          1992,  n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
          il  suddetto  personale valgono le convenzioni stipulate ai
          sensi  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
          dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
          Entro  il  triennio  indicato al comma 7 le regioni possono
          inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
          fini    del    miglioramento    del   servizio   richiedano
          l'instaurarsi  di  un  rapporto  d'impiego. A questi fini i
          medici  specialistici  ambulatoriali  di cui al decreto del
          Presidente  della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
          alla  data  del  31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
          attivita'  ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
          orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
          medesima   data   non   avevano   altro  tipo  di  rapporto
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario nazionale o con
          altre  istituzioni  pubbliche o private, sono inquadrati, a
          domanda,  previo  giudizio  di idoneita', nel primo livello
          dirigenziale   del   ruolo   medico  in  soprannumero.  Con
          regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
          n.  517,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
          400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  della sanita' di concerto con i Ministri del
          tesoro  e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
          le  procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
          di   idoneita'.   In   sede   di   revisione  dei  rapporti
          convenzionali   in  atto,  l'accordo  collettivo  nazionale
          disciplina   l'adeguamento   dei   rapporti  medesimi  alle
          esigenze    di    flessibilita'   operativa,   incluse   la
          riorganizzazione  degli  orari  e  le  forme  di  mobilita'
          interaziendale,  nonche'  i  criteri  di integrazione dello
          specialista  ambulatoriale  nella  assistenza distrettuale.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 34 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449.
             8-bis.  I  medici  che  frequentano  il secondo anno del
          corso biennale di formazione specifica in medicina generale
          possono  presentare,  nei  termini  stabiliti,  domanda per
          l'inclusione   nella   graduatoria   regionale  dei  medici
          aspiranti  alla  assegnazione  degli  incarichi di medicina
          generale,  autocertificando  la frequenza al corso, qualora
          il  corso  non sia concluso e il relativo attestato non sia
          stato  rilasciato  entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
          causa  del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
          di    superamento    del   corso   biennale   e'   prodotto
          dall'interessato,  durante  il  periodo  di validita' della
          graduatoria   regionale,   unitamente   alla   domanda   di
          assegnazione  delle  zone carenti. Il mancato conseguimento
          dell'attestato  comporta la cancellazione dalla graduatoria
          regionale.
             9. (Abrogato).»
             -  Il  decreto  legislativo 23 giugno 2003, n. 196 reca:
          «Codice in materia protezione dei dati personali».
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 9 dell'art. 4 della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
             «9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la  disciplina  dei rapporti con il personale convenzionato
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Tale struttura, che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale,  e'  costituita  da rappresentanti regionali
          nominati  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Della
          predetta   delegazione   fanno  parte,  limitatamente  alle
          materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46,  47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  A  tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».